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Allegato allo Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci del 4/3/1989. Art. 1 L’accesso ai locali della Società è riservato esclusivamente ai Soci, ai Dirigenti CONI e delle Federazioni Nazionali a cui la Società è affiliata ed alle persone espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Art. 2 Tutti i Soci devono essere muniti della tessera sociale che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza della Società o dei Componenti il C.D. Art. 3 Per le attività che prevedono un apposito tesserino di frequenza questo deve essere consegnato all’Istruttore incaricato che provvederà alla verifica della presenza e che lo riconsegnerà a fine seduta di allenamento. Art. 4 Il costume sociale da regata è composto da canottiera rossa con stemma sociale e da pantaloncini rossi. Il costume sociale da gara per attività natatoria è composto da mutandine ossa e calottina rossa con stemma sociale per i maschi e costume intero rosso e calottina rossa con stemma sociale per le femmine. Art. 5 Per i Soci ordinari che praticano attività di canoa e di canottaggio come pure per i soci atleti delle medesime discipline, per esercitarsi nella voga debbono obbligatoriamente indossare il costume sociale, tuta o maglia rossa con stemma e pantaloncini neri. In via eccezionale saranno tollerate divise sportive di squadre Nazionali Italiane o Estere. Nel periodo invernale, o in occasione di prove particolari dove ci si possa bagnare notevolmente, si potrà indossare l’apposita mantellina con lo stemma sociale e di colore rosso. Art. 6 Ogni Socio che pratichi attività ginnico-sportive deve provvedere a sue spese all’acquisto della tenuta sociale. Art. 7 Il Socio che successivamente alla sua iscrizione alla Società entri a far parte di altra Associazione affiliata alle medesime Federazioni Nazionali – tutte o in parte – perde automaticamente ogni diritto di Socio e, a parziale deroga allo Statuto diviene immediatamente dimissionario a tutti gli effetti. Il caso in cui il Socio abbia svolto, in detta Associazione, anche attività agonistica, costituisce aggravante e quindi motivo di espulsione. Art. 8 I Soci che frequentano la palestra sono obbligati a calzare le apposite scarpette e a presentare il tesserino di frequenza all’istruttore. Tutte le attrezzature ginniche di palestra sono utilizzabili previa specifica autorizzazione dell’istruttore, secondo criteri e programmi che verranno di volta in volta concordati. Ogni Socio frequentatore ha l’obbligo di riporre negli appositi sostegni le attrezzature utilizzate al termine del ciclo di esercizi. Art. 9 I Soci che usano le imbarcazioni dovranno al termine della seduta di allenamento lavare ed asciugare l’imbarcazione e riporre poi sia i remi o le pagaie negli appositi spazi quindi riporre l’imbarcazione al suo,primitivo posto. Art. 10 L’uso delle imbarcazioni e delle attrezzature sportive è disciplinato dal C.D. e in particolare è curato dagli Istruttori Sociali.Ogni Socio è tenuto a richiedere il materiale sportivo o l’imbarcazione per la quale è stato autorizzato, al personale addetto e dovrà aiutare questi nel trasporto della medesima. Art. 11 Prima di usare le imbarcazioni, i Soci devono assicurarsi del loro stato ed eventualmente far rilevare, al personale addetto, le avarie o i difetti che vi si riscontrassero. In caso contrario i Soci saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni accertati al rientro dell’imbarcazione. Art. 12 Il personale ha l’obbligo di far registrare ogni uscita delle imbarcazioni sia ai Soci Ordinari che agli atleti e ai giovani dei CAS e di verificare il loro stato al rientro così da far rilevare a chi le ha usate le eventuali avarie o mancanze; in tal caso dovrà anche riferire in merito all’Ispettore al materiale. Art. 13 I componenti di un equipaggio saranno responsabili in solido degli eventuali danni riscontrati sull’imbarcazione da loro usata, quando non venga accertata la singola responsabilità. Art. 14 Ad eccezione delle barche da diporto e delle canoe, non è ammesso attraccare in nessun altro posto che non sia il pontone debitamente installato in Società. Art. 15 Durante le esercitazioni di voga i soci dovranno prestare la massima attenzione onde evitare i passaggi pericolosi e collisioni con altre imbarcazioni. A tale scopo dovranno attenersi alle istruzioni che verranno impartite. Art. 16 A seconda delle circostanze, i Soci potranno essere invitati dal C.D., e in particolare dall’Ispettore al Materiale, a limitare l’uso delle attrezzature sportive e la loro permanenza sulle imbarcazioni. Art. 17 L’Ispettore al Materiale avrà la facoltà, sentiti gli allenatori Sociali per quanto attiene alle squadre agonistiche, di vietare l’uso delle imbarcazioni ai Soci in caso di piena o di altri eventi straordinari che giustifichino il provvedimento. Art. 18 Il Socio Atleta, che essendo prescelto ed avendo accettato di partecipare ad una gara, si ritiri senza giustificato motivo è passibile di sanzioni disciplinari sino all’espulsione, ferma restando la facoltà di comminare le sanzioni previste dalle Federazioni interessate per i propri tesserati. Art. 19 Il C.D. potrà eccezionalmente e per breve periodo autorizzare appartenenti ad altre Società affiliate come la nostra ad usare il materiale sociale e a frequentare i locali sociali, previo accertamento della idoneità dei richiedenti, nonché al pagamento della quota Sociale mensile. Art. 20 Il C.D. dovrà tenere affisso nei locali Sociali l’orario di apertura e di chiusura, l’orario di voga e di utilizzazione delle attrezzature sportive e della segreteria. Dovrà essere affisso anche il calendario di chiusura della Sede per festività o per altri eventi. Art. 21 Il C.D. potrà avvalersi, per l’assolvimento delle funzioni alle quali è preposto, di Collaboratori esterni, sempre scelti tra i Soci. Detti collaboratori, il cui numero non può essere superiore a tre, non hanno alcun potere deliberante. Art. 22 E’ vietato ai Soci condurre nei locali Sociali persone estranee alla Società. Eccezionali deroghe, che non potranno avere carattere continuativo, saranno consentite su autorizzazione scritta da almeno un componente il C.D. Art. 23 La tassa di ammissione e la prima mensilità dovranno essere versate, in unica soluzione, all’atto dell’accettazione della domanda da parte del C.D. Art. 24 Ad ogni Socio potrà venire assegnato, entro i limiti delle disponibilità e dietro corresponsione di una quota fissata dal Consiglio, un armadietto per la custodia degli effetti personali. La Società declina qualunque responsabilità per la conservazione di quanto in esso contenuto. La quota copre l’anno solare in corso. Art. 25 Fra i componenti di uno stesso equipaggio dovrà essere osservata una scrupolosa uniformità della tenuta, fatta eccezione per quanto esposto nell’ultimo capoverso dell’art. 5 del presente regolamento. Art. 26 E’ rigorosamente vietato ai soci di prendere il bagno nel fiume e intrattenersi sul greto Sociale in costumi troppo succinti e in atteggiamenti sconvenienti al buon senso. Art. 27 E’ assolutamente vietato introdurre nella Società animali di qualunque specie. Art. 28 La rappresentanza della Società all’esterno tipo rapporti con enti o Amministrazioni sia pubbliche sia private, Assemblee, Raduni, Regate etc., è affidata al Presidente. Egli può incaricare a rappresentarlo un Consigliere, un tecnico o altra persona idonea purché questa abbia ricevuto per iscritto la delega e l’indirizzo del comportamento. Art. 29 Gli Allenatori in carica, all’inizio dell’anno agonistico, consegnano al Consigliere responsabile l’elenco degli atleti che, secondo il loro giudizio, possono essere idonei a gareggiare. Per togliere o aggiungere da questo elenco è assolutamente necessario che questo venga fatto dal Consigliere preposto all’attività per la quale avviene questo movimento. Art. 30 Gli atleti prescelti rispondono direttamente all’Allenatore in carica per il periodo fissato dal Consiglio per quanto si riferisce all’attività tecnica, mentre devono rivolgersi al Consigliere responsabile per ogni altra motivazione. I Tecnici incaricati per il periodo della durata della carica del Consiglio collaborano con il Consigliere e con lui decidono la partecipazione a Regate o a gare di nuoto, a raduni, a inserire o togliere atleti dalla rosa degli atleti, ad acquisti specifici per materiali inerenti necessità del settore. Art. 31 Le modalità fissate per le votazioni societarie, dovranno avvenire presso un locale della Sede Sociale, locale che dovrà essere chiuso e idoneo a una simile necessità. La verifica dei Soci con diritto di voto verrà fatta dalla Commissione Scrutinatrice. La documentazione occorrente verrà fornita dalla Segreteria su precisa richiesta dei Componenti la Commissione stessa e da questi visionata prima di renderla operante. Art. 32 E’ obbligatorio l’uso del salvagente per i minorenni. Sono esentati da tale obbligo gli atleti minorenni dalla categoria ragazzi (anni 15) in su, purchè in presenza di un allenatore (o di un Socio maggiorenne da lui incaricato) che se ne assuma la completa responsabilità e li segua con imbarcazione o ne abbia sempre il controllo visivo. In quest’ultimo caso il vogatore deve sempre essere in compagnia di altri vogatori e l’allenatore deve essere in prossimità del motoscafo di soccorso. Art. 33 Gli allenamenti dei soci minorenni, atleti e non, possono essere effettuati esclusivamente in presenza di un allenatore o istruttore responsabile (o di un socio maggiorenne da lui incaricato e che ne sarà ugualmente responsabile) che li segua con imbarcazione o ne abbia sempre il controllo visivo. In quest’ultimo caso il vogatore deve essere sempre in compagnia di altri vogatori e l’allenatore deve essere in prossimità del motoscafo di soccorso. Art. 34 Gli allenamenti dei soci minorenni possono essere effettuati anche sotto il controllo visivo del custode, ma, in questo caso, sempre in compagnia di altri vogatori. Prima di ogni attività di voga deve essere predisposto il motoscafo di soccorso pronto all’uso e completo di salvagente, sagola di sicurezza e remi, oltre che del motore. Gli utilizzatori delle imbarcazioni sociali sono tenuti ad indossare la divisa sociale. Art. 35 E’ compito dei custodi predisporre all’apertura della Sede e togliere alla chiusura caprette ed il materiale per il lavaggio delle imbarcazioni. I Soci tuttavia sono tenuti a collaborare per queste operazioni. |



