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Allegato allo Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci del 4/3/1989.
Art. 1 L’accesso ai locali della Società è riservato esclusivamente ai Soci, ai
Dirigenti CONI e delle Federazioni Nazionali a cui la Società è affiliata
ed alle persone espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 Tutti i Soci devono essere muniti della tessera sociale che dovrà essere
esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza della Società o
dei Componenti il C.D.
Art. 3 Per le attività che prevedono un apposito tesserino di frequenza questo
deve essere consegnato all’Istruttore incaricato che provvederà alla
verifica della presenza e che lo riconsegnerà a fine seduta di
allenamento.
Art. 4 Il costume sociale da regata è composto da canottiera rossa con stemma
sociale e da pantaloncini rossi. Il costume sociale da gara per attività
natatoria è composto da mutandine ossa e calottina rossa con stemma
sociale per i maschi e costume intero rosso e calottina rossa con stemma
sociale per le femmine.
Art. 5 Per i Soci ordinari che praticano attività di canoa e di canottaggio come
pure per i soci atleti delle medesime discipline, per esercitarsi nella
voga debbono obbligatoriamente indossare il costume sociale, tuta o
maglia rossa con stemma e pantaloncini neri. In via eccezionale saranno
tollerate divise sportive di squadre Nazionali Italiane o Estere. Nel
periodo invernale, o in occasione di prove particolari dove ci si possa
bagnare notevolmente, si potrà indossare l’apposita mantellina con lo
stemma sociale e di colore rosso.
Art. 6 Ogni Socio che pratichi attività ginnico-sportive deve provvedere a sue
spese all’acquisto della tenuta sociale.
Art. 7 Il Socio che successivamente alla sua iscrizione alla Società entri a far
parte di altra Associazione affiliata alle medesime Federazioni
Nazionali – tutte o in parte – perde automaticamente ogni diritto di
Socio e, a parziale deroga allo Statuto diviene immediatamente
dimissionario a tutti gli effetti. Il caso in cui il Socio abbia svolto, in
detta Associazione, anche attività agonistica, costituisce aggravante e
quindi motivo di espulsione.
Art. 8 I Soci che frequentano la palestra sono obbligati a calzare le apposite
scarpette e a presentare il tesserino di frequenza all’istruttore.
Tutte le attrezzature ginniche di palestra sono utilizzabili previa
specifica autorizzazione dell’istruttore, secondo criteri e programmi che
verranno di volta in volta concordati. Ogni Socio frequentatore ha
l’obbligo di riporre negli appositi sostegni le attrezzature utilizzate al
termine del ciclo di esercizi.
Art. 9 I Soci che usano le imbarcazioni dovranno al termine della seduta di
allenamento lavare ed asciugare l’imbarcazione e riporre poi sia i remi o
le pagaie negli appositi spazi quindi riporre l’imbarcazione al
suo,primitivo posto.
Art. 10 L’uso delle imbarcazioni e delle attrezzature sportive è disciplinato dal
C.D. e in particolare è curato dagli Istruttori Sociali.Ogni Socio è tenuto
a richiedere il materiale sportivo o l’imbarcazione per la quale è stato
autorizzato, al personale addetto e dovrà aiutare questi nel trasporto
della medesima.
Art. 11 Prima di usare le imbarcazioni, i Soci devono assicurarsi del loro stato
ed eventualmente far rilevare, al personale addetto, le avarie o i difetti
che vi si riscontrassero. In caso contrario i Soci saranno ritenuti
responsabili degli eventuali danni accertati al rientro dell’imbarcazione.
Art. 12 Il personale ha l’obbligo di far registrare ogni uscita delle imbarcazioni
sia ai Soci Ordinari che agli atleti e ai giovani dei CAS e di verificare il
loro stato al rientro così da far rilevare a chi le ha usate le eventuali
avarie o mancanze; in tal caso dovrà anche riferire in merito
all’Ispettore al materiale.
Art. 13 I componenti di un equipaggio saranno responsabili in solido degli
eventuali danni riscontrati sull’imbarcazione da loro usata, quando non
venga accertata la singola responsabilità.
Art. 14 Ad eccezione delle barche da diporto e delle canoe, non è ammesso
attraccare in nessun altro posto che non sia il pontone debitamente
installato in Società.
Art. 15 Durante le esercitazioni di voga i soci dovranno prestare la massima
attenzione onde evitare i passaggi pericolosi e collisioni con altre
imbarcazioni. A tale scopo dovranno attenersi alle istruzioni che
verranno impartite.
Art. 16 A seconda delle circostanze, i Soci potranno essere invitati dal C.D., e
in particolare dall’Ispettore al Materiale, a limitare l’uso delle
attrezzature sportive e la loro permanenza sulle imbarcazioni.
Art. 17 L’Ispettore al Materiale avrà la facoltà, sentiti gli allenatori Sociali per
quanto attiene alle squadre agonistiche, di vietare l’uso delle
imbarcazioni ai Soci in caso di piena o di altri eventi straordinari che
giustifichino il provvedimento.
Art. 18 Il Socio Atleta, che essendo prescelto ed avendo accettato di partecipare
ad una gara, si ritiri senza giustificato motivo è passibile di sanzioni
disciplinari sino all’espulsione, ferma restando la facoltà di comminare
le sanzioni previste dalle Federazioni interessate per i propri tesserati.
Art. 19 Il C.D. potrà eccezionalmente e per breve periodo autorizzare
appartenenti ad altre Società affiliate come la nostra ad usare il
materiale sociale e a frequentare i locali sociali, previo accertamento
della idoneità dei richiedenti, nonché al pagamento della quota Sociale
mensile.
Art. 20 Il C.D. dovrà tenere affisso nei locali Sociali l’orario di apertura e di
chiusura, l’orario di voga e di utilizzazione delle attrezzature sportive e
della segreteria. Dovrà essere affisso anche il calendario di chiusura
della Sede per festività o per altri eventi.
Art. 21 Il C.D. potrà avvalersi, per l’assolvimento delle funzioni alle quali è
preposto, di Collaboratori esterni, sempre scelti tra i Soci. Detti
collaboratori, il cui numero non può essere superiore a tre, non hanno
alcun potere deliberante.
Art. 22 E’ vietato ai Soci condurre nei locali Sociali persone estranee alla
Società. Eccezionali deroghe, che non potranno avere carattere
continuativo, saranno consentite su autorizzazione scritta da almeno un
componente il C.D.
Art. 23 La tassa di ammissione e la prima mensilità dovranno essere versate, in
unica soluzione, all’atto dell’accettazione della domanda da parte del
C.D.
Art. 24 Ad ogni Socio potrà venire assegnato, entro i limiti delle disponibilità e
dietro corresponsione di una quota fissata dal Consiglio, un armadietto
per la custodia degli effetti personali. La Società declina qualunque
responsabilità per la conservazione di quanto in esso contenuto.
La quota copre l’anno solare in corso.
Art. 25 Fra i componenti di uno stesso equipaggio dovrà essere osservata una
scrupolosa uniformità della tenuta, fatta eccezione per quanto esposto
nell’ultimo capoverso dell’art. 5 del presente regolamento.
Art. 26 E’ rigorosamente vietato ai soci di prendere il bagno nel fiume e
intrattenersi sul greto Sociale in costumi troppo succinti e in
atteggiamenti sconvenienti al buon senso.
Art. 27 E’ assolutamente vietato introdurre nella Società animali di qualunque
specie.
Art. 28 La rappresentanza della Società all’esterno tipo rapporti con enti o
Amministrazioni sia pubbliche sia private, Assemblee, Raduni, Regate
etc., è affidata al Presidente. Egli può incaricare a rappresentarlo un
Consigliere, un tecnico o altra persona idonea purché questa abbia
ricevuto per iscritto la delega e l’indirizzo del comportamento.
Art. 29 Gli Allenatori in carica, all’inizio dell’anno agonistico, consegnano al
Consigliere responsabile l’elenco degli atleti che, secondo il loro
giudizio, possono essere idonei a gareggiare. Per togliere o aggiungere
da questo elenco è assolutamente necessario che questo venga fatto dal
Consigliere preposto all’attività per la quale avviene questo movimento.
Art. 30 Gli atleti prescelti rispondono direttamente all’Allenatore in carica per il
periodo fissato dal Consiglio per quanto si riferisce all’attività tecnica,
mentre devono rivolgersi al Consigliere responsabile per ogni altra
motivazione. I Tecnici incaricati per il periodo della durata della carica
del Consiglio collaborano con il Consigliere e con lui decidono la
partecipazione a Regate o a gare di nuoto, a raduni, a inserire o togliere
atleti dalla rosa degli atleti, ad acquisti specifici per materiali inerenti
necessità del settore.
Art. 31 Le modalità fissate per le votazioni societarie, dovranno avvenire
presso un locale della Sede Sociale, locale che dovrà essere chiuso e
idoneo a una simile necessità. La verifica dei Soci con diritto di voto
verrà fatta dalla Commissione Scrutinatrice. La documentazione
occorrente verrà fornita dalla Segreteria su precisa richiesta dei
Componenti la Commissione stessa e da questi visionata prima di
renderla operante.
Art. 32 E’ obbligatorio l’uso del salvagente per i minorenni.
Sono esentati da tale obbligo gli atleti minorenni dalla categoria ragazzi
(anni 15) in su, purchè in presenza di un allenatore (o di un Socio
maggiorenne da lui incaricato) che se ne assuma la completa
responsabilità e li segua con imbarcazione o ne abbia sempre il
controllo visivo. In quest’ultimo caso il vogatore deve sempre essere in
compagnia di altri vogatori e l’allenatore deve essere in prossimità del
motoscafo di soccorso.
Art. 33 Gli allenamenti dei soci minorenni, atleti e non, possono essere
effettuati esclusivamente in presenza di un allenatore o istruttore
responsabile (o di un socio maggiorenne da lui incaricato e che ne sarà
ugualmente responsabile) che li segua con imbarcazione o ne abbia
sempre il controllo visivo. In quest’ultimo caso il vogatore deve essere
sempre in compagnia di altri vogatori e l’allenatore deve essere in
prossimità del motoscafo di soccorso.
Art. 34 Gli allenamenti dei soci minorenni possono essere effettuati anche sotto
il controllo visivo del custode, ma, in questo caso, sempre in compagnia
di altri vogatori. Prima di ogni attività di voga deve essere predisposto il
motoscafo di soccorso pronto all’uso e completo di salvagente, sagola di
sicurezza e remi, oltre che del motore. Gli utilizzatori delle
imbarcazioni sociali sono tenuti ad indossare la divisa sociale.
Art. 35 E’ compito dei custodi predisporre all’apertura della Sede e togliere alla
chiusura caprette ed il materiale per il lavaggio delle imbarcazioni.
I Soci tuttavia sono tenuti a collaborare per queste operazioni.