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(approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 05/11/2004)
(modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18/11/2006)
(modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 21/04/2007)

 

ART.1

Costituzione – scopi - durata

1. La “Società Canottieri Arno – Associazione Sportiva dilettantistica, (di seguito
anche denominata “Società”), fondata in Pisa, il 12 gennaio 1905, è un’associazione
sportiva dilettantistica non riconosciuta senza fini di lucro.
2. La Società è apartitica, apolitica ed aconfessionale, ed è regolata dalle norme del
presente Statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice
Civile. L’ordinamento della Società è ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati.
3. La Società è affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.), dal 1908; alla
Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), dal 1924; alla Federazione Italiana Canoa e Kayak
(F.I.C.K.), dal 1984.

4. La Società si conforma alle norme ed alle direttive del CONI, nonché a tutti gli
statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive
associate cui è affiliata.
5. La Società ha come finalità:
a) l’insegnamento, la pratica, la promozione e la diffusione del canottaggio, del
nuoto, della canoa e del kayak con fini formativi, ricreativi ed agonistici;
b) l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di carattere agonistico,
promozionale e ricreativo;
c) l’insegnamento, la pratica, la promozione e la diffusione di ogni altra attività
sportiva e ricreativa volta allo sviluppo, al benessere ed all’educazioni fisica
e morale degli associati;
d) l’attuazione di programmi e di percorsi culturali e formativi, aventi ad oggetto
tutte le espressioni sopra dette;
e) la gestione di strutture ed impianti sportivi, recettivi e ricreativi, per il
perseguimento dei fini associativi.
6. Per tutte le finalità sopra dette, la Società potrà avvalersi anche della
collaborazione e delle iniziative di altre associazioni ed enti pubblici e privati, che possano
favorirne il conseguimento.
7. L’Assemblea dei Soci potrà deliberare la pratica complementare di altre
discipline sportive e la conseguente affiliazione della Società.
8. La durata della Società è illimitata.

 

ART.2

Sede

1. La sede legale della Società è in Pisa, Via Bonaccorso da Padule 2. Potranno
essere istituite e soppresse sedi secondarie nei luoghi che saranno ritenuti più idonei al
perseguimento degli scopi sociali.

 

ART.3

Colori Sociali

1. I colori sociali sono rappresentati dai colori della nostra città; il guidone sociale è di
colore rosso, con croce bianca pisana, uguale a quella dello stemma di Pisa.

 

ART.4

Patrimonio Sociale - Entrate

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) tutti i beni mobili ed immobili della società;
b) gli impianti e le attrezzature;
c) la flotta delle imbarcazioni;
d) ogni altro immobilizzo deliberato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
2. Il patrimonio è incrementato dagli investimenti sui mobili ed immobili, sugli impianti,
le attrezzature e la flotta, nonché da ogni altro utile frutto delle oculate gestioni di ogni
esercizio economico o delle donazioni.
3. Le entrate sono costituite da:
a) le quote associative e di iscrizione;
b) i proventi delle attività svolte negli impianti gestiti dalla Società, i proventi delle
manifestazioni sportive e degli eventi connessi;
c) i contributi di soggetti pubblici o privati;
d) donazioni o lasciti;
e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da
parte del Consiglio Direttivo.
4. In nessun caso i proventi delle attività societarie possono essere ripartiti fra i soci,
neppure in forme indirette.

 

ART.5

Soci - Categorie

1. La Società è costituita da un numero illimitato di associati (in seguito denominati
“soci”), suddivisi nelle seguenti categorie:
A) SOCIO ORDINARIO
B) SOCIO ATLETA
C) SOCIO ONORARIO
D) SOCIO BENEMERITO
E) SOCIO SOSTENITORE

2. A)– SOCIO ORDINARIO: è nominato su sua espressa richiesta dal Consiglio Direttivo,
può essere chiunque abbia raggiunto la maggiore età ed intenda sostenere moralmente e
finanziariamente la Società e ne condivida i fini. In caso di socio minorenne, la sua
richiesta deve essere controfirmata da almeno un maggiorenne esercente su di lui la
potestà parentale. Il Socio Ordinario è tenuto a versare la quota associativa annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo, ha diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie,
purché maggiorenne ed iscritto nel Libro dei Soci da almeno un anno.
B) – SOCIO ATLETA: è il socio ordinario che svolga anche attività agonistica in
rappresentanza dei colori sociali nelle discipline praticate nella Società. E’ nominato dal
Consiglio Direttivo su indicazione del Consigliere rappresentante il settore di competenza
e deve risultare regolarmente tesserato presso la Federazione Nazionale ove svolge
l’attività agonistica. E’ facoltà del Consiglio Direttivo accordare facilitazioni ai soci atleti. Il
socio atleta ha diritto di voto nelle forme e nei limiti del socio ordinario. La partecipazione
nel Consiglio Direttivo di soci atleti maggiorenni non può essere superiore ad un membro.
La rinunzia, decadenza o la sospensione dal tesseramento presso la Federazione di
appartenenza comporta l’automatica classificazione del socio atleta a socio ordinario.
Costituisce illecito disciplinare la condotta del socio atleta che nell’ambito della propria
attività non si attenga scrupolosamente alle direttive impartitegli dai Dirigenti, ovvero dai
Responsabili tecnici o loro incaricati nel settore di appartenenza.
C) – SOCIO ONORARIO: è la persona fisica o giuridica che abbia contribuito o possa
contribuire alla notorietà ed al prestigio della Società. E’ nominato dall’Assemblea dei soci
su proposta del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto. Gode degli stessi diritti del socio
ordinario con esenzione del pagamento delle quote associative.
D) – SOCIO BENEMERITO: è la persona fisica o giuridica che abbia contribuito in
maniera particolarmente significativa alla valorizzazione ed al prestigio della Società,
avendo dimostrato vivo interesse ed attaccamento ad una tra le discipline sportive
praticate e nei confronti della Società in particolare. E’ nominato dall’Assemblea dei soci
su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei soci. Ha diritto di voto ed è
esentato dal pagamento delle quote associative.
E) – SOCIO SOSTENITORE: è ogni persona fisica o giuridica Ente o Associazione che
mediante il proprio sostegno finanziario, prestato al di fuori della quota associativa,
contribuisca allo sviluppo, valorizzazione o propaganda delle discipline praticate dalla
Società o di una soltanto tra queste. E’ nominato dal Consiglio Direttivo e non ha diritto di
voto.

 

ART.6

Quote Sociali


1. Il Consiglio Direttivo determina ad ogni esercizio l’ammontare delle quote
sociali e della quota di iscrizione.

ART.7

Ammissione Nuovi Soci

1. Per essere ammessi alla categoria di Socio Ordinario, deve essere presentata
al Consiglio Direttivo apposita richiesta scritta. Ogni Socio deve risultare iscritto in una
delle sezioni sportive facenti capo alle Federazioni Nazionali a cui la Società risulta
affiliata. Pertanto, al momento della richiesta di ammissione, il richiedente deve dichiarare
a pena di inammissibilità nell’ambito di quale sezione intenderà svolgere la pratica
sportiva all’interno della Società.
2. Sull’accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo decide nella prima riunione
successiva alla richiesta.
3. Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla sua accettazione, al
richiedente è riconosciuta la qualifica di “aspirante socio”.
4. Qualora l’Aspirante socio non provveda al versamento della quota di iscrizione e
della quota associativa annuale o l’eventuale rateo mensile contestualmente alla
presentazione della richiesta, è tenuto a provvedervi entro e non oltre cinque giorni dalla
comunicazione, anche verbale, dell’avvenuto accoglimento della sua domanda.
5. Le nuove iscrizioni, le cancellazioni, i passaggi da una categoria all’altra di socio,
ed i passaggi da una sezione sportiva all’altra vengono annotati cronologicamente nel
Libro dei Soci e controfirmati dal Segretario.
6. In nessun caso può essere ammesso alla categoria di Socio colui che presti a
qualunque titolo, con o senza vincolo di subordinazione, attività lavorativa in forma
continuativa e retribuita a favore della Società.

ART.8

Doveri deiSoci

1. I Soci della Società Canottieri Arno devono essere persone di specchiata ed
ineccepibile condotta, sia all’interno che all’esterno della Società.
2. I Soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità di volta in volta stabilite, ad
ogni manifestazione indetta dalla Società.
3. In particolare, ogni socio è tenuto:
- ad osservare le norme dello Statuto, i regolamenti societari ed ogni altra
disposizione impartita dal Consiglio Direttivo o deliberata dall’assemblea dei soci;
- a versare tempestivamente le quote associative e le altre eventuali inerenti l’attività
sportiva e agonistica, nonché provvedere in ottemperanza delle norme di
attuazione in proposito emanate;
- ad osservare verso ogni altro socio e nei confronti della Società e delle Federazioni
cui la stessa è affiliata, i doveri di lealtà, probità e rettitudine.

ART.9

Cessazione dei Soci - Sanzioni Disciplinari

1. I soci cessano di far parte della Società nei seguenti casi:
a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto. Sono in ogni caso dovute le quote sociali
sino al mese di presentazione delle dimissioni da parte del socio;
b) per cancellazione automatica dal Libro dei Soci, dovuta al mancato pagamento
delle quote sociali per tre mensilità consecutive nell’anno solare di riferimento. Su
sua richiesta il socio cancellato per morosità può domandare di essere riammesso
previa corresponsione di tutte le quote sociali maturate sino al momento della
richiesta, nonché ogni altra eventuale obbligazione verso le casse della Società; in
tal caso la precedente cancellazione per morosità si considera priva di effetto.
c) per morte o perdita della capacità d’agire. La qualità di socio non è trasmissibile
agli eredi;
d) per espulsione e conseguente radiazione dall’Elenco dei Soci, allorché il Socio
tenga comportamenti disonorevoli, ovvero commetta azioni o tenga comportamenti
contrari ai fini societari, alla Legge, o comunque gravemente lesivi dell’immagine,
del decoro, del prestigio o degli interessi della Società, o che ledano il buon nome
degli sport in essa praticati. L’espulsione è pronunciata a maggioranza dei
componenti del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto.
2. Per quei casi la cui gravità non sia tale da giustificare l’espulsione del socio, il
Consiglio Direttivo, può adottare nei suoi confronti le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto, contenente diffida a non più tenere la condotta censurata;
c) sospensione, con interdizione all’accesso dei locali ed all’utilizzo degli impianti e
delle attrezzature societarie. Durante il periodo di sospensione, il socio non può
svolgere alcuno degli incarichi societari eventualmente conferiti in precedenza. La
sospensione del socio non può avere durata superiore ai nove mesi. Nel periodo di
sospensione il socio è comunque tenuto alla regolare corresponsione delle quote
associative.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio Direttivo ed annotati nel
Libro dei Verbali di riunione.
4. Avverso ogni sanzione disciplinare irrogatagli, il socio ha facoltà di proporre
impugnazione, nelle forme di cui al seguente art. 10.

ART.10

Procedimento Disciplinare

1. Ogni provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Direttivo al di fuori del
richiamo verbale, viene comunicato al socio per iscritto. La comunicazione deve contenere
la motivazione del provvedimento disciplinare irrogato. In caso di espulsione, il
provvedimento viene altresì affisso, privo della motivazione, in tutte le bacheche delle
comunicazioni ai soci per almeno 60 (sessanta) giorni.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare, il socio ha
diritto di proporre opposizione, tramite richiesta scritta di audizione a sua discolpa innanzi
al Consiglio Direttivo; ha altresì facoltà di allegare memorie scritte e chiedere l’audizione di
testimoni.
3. L’opponente partecipa al procedimento personalmente o tramite un suo
rappresentante.
4. Nelle more del procedimento di opposizione, il socio cui sia stato irrogato il
provvedimento dell’espulsione, resta sospeso da ogni carica e qualifica sino alla
pronuncia divenuta definitiva.
5. Entro 7 (sette) giorni successivi all’audizione del socio, il Consiglio Direttivo, con
provvedimento motivato, conferma o revoca la sanzione disciplinare adottata e provvede a
darne comunicazione scritta all’interessato. In caso di revoca, il provvedimento viene
affisso nelle bacheche delle comunicazioni ai soci per almeno 30 (trenta) giorni.
6. Avverso il provvedimento di conferma della sanzione, il socio può proporre
impugnazione innanzi al Collegio dei Probiviri, nelle stesse forme e negli stessi termini
dell’opposizione innanzi al Consiglio Direttivo.
7. L’opposizione avverso ogni provvedimento disciplinare diverso dall’espulsione non
ne sospende l’efficacia.

ART.11

Organi Sociali

1. Gli organi della Società sono:
A) L’ASSEMBLEA DEI SOCI
B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
C) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
D) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.12

Assemblea dei Soci

1. L’assemblea è il massimo organo della Società e rappresenta la universalità dei
soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano
tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L’assemblea è composta da tutti i Soci aventi
diritto di voto.
2. L’assemblea dei soci è regolarmente convocata tramite avviso scritto ai soci
contenente l’Ordine del Giorno. L’avviso può essere consegnato al socio a mani, ovvero
tramite posta ordinaria, comunicazione fax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima
della data stabilita per la prima convocazione. Entro il medesimo termine è altresì
ammessa la convocazione tramite pubblicazione dell’avviso nella cronaca cittadina di un
quotidiano di primaria importanza in ambito regionale. La convocazione e l’Ordine del
Giorno vengono in ogni caso partecipati ai soci almeno 20 giorni prima della data della
riunione, tramite gli albi societari dislocati nella sede principale e nelle eventuali sedi
secondarie, nonché inserzione nella pagina principale del sito Internet ufficiale della
Società.
3. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
4. L’Assemblea Ordinaria si tiene:
1) Ogni anno entro il 30 (trenta) Aprile, per l’approvazione della relazione tecnico-morale
e del bilancio consuntivo dell’esercizio economico-finanziario precedente nonché per
l’approvazione del bilancio preventivo del nuovo esercizio. I bilanci sono predisposti
dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea Ordinaria delibera altresì su ogni altro argomento
posto all’Ordine del Giorno;
2) Ogni 4 (quattro) anni, nel quadriennio olimpico, per l’elezione di tutti gli organi societari.
5. L’Assemblea Straordinaria è indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al
voto. In tale ipotesi, l’Assemblea deve avere luogo non oltre 30 giorni dalla richiesta.
L’assemblea straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche elettive, è altresì
automaticamente indetta e convocata entro trenta giorni dalle dimissioni o decadenza di
oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del
presente Statuto.

ART.13

Norme Assembleari

1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando consti la
presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda
convocazione non possono trascorrere meno di sei ore. In seconda convocazione
l’assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti.
2. Sia in prima che in seconda convocazione, sono valide le deliberazioni
dell’assemblea prese a maggioranza dei presenti.
3. Ogni socio, purché in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad
un voto, nei limiti stabiliti all’art. 5. Tutti i soci senza diritto di voto hanno comunque diritto
di partecipare e di prendere la parola in assemblea, anche per il tramite di un loro
rappresentante.
4. E’ ammessa la partecipazione all’assemblea su delega ad un altro socio. Ogni
delegato può esprimere al massimo un voto oltre al proprio.
5. I soci in assemblea nominano uno tra di loro con funzione di presidente ed un altro
con funzione di segretario. Il presidente dell’assemblea sovrintende al regolare
svolgimento della stessa, concede la parola a chi ne faccia richiesta e chiama l’assemblea
a deliberare sull’ordine del giorno in discussione. Il segretario redige il verbale
dell’assemblea, che viene poi sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario. Ove si
proceda a votazione con scrutinio segreto, l’assemblea nomina fra i Soci presenti anche
tre Scrutatori.
6. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori non sono
ammessi a votare l’approvazione dei bilanci, né alcun altro argomento all’Ordine del
Giorno implicante la loro diretta responsabilità.
7. Le elezioni delle cariche sociali avvengono sempre a scrutinio segreto, in tutti gli
altri casi si procede a votazione palese per appello nominale o per alzata di mano, salva
diversa richiesta di almeno 1/3 dei presenti in assemblea aventi diritto al voto.
8. nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, i Soci sono ammessi a votare
soltanto i candidati Consiglieri della sezione sportiva in cui risultano iscritti i soci stessi, ai
sensi dell’art. 7 comma 1 del presente Statuto.

ART.14

Presidente - Presidente Onorario

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in
carica 4 (quattro) anni, al pari del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato. Egli ha la
rappresentanza legale della Società di fronte a terzi, sta per essa in giudizio e sovrintende
all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, curando l’attuazione di ogni
determinazione assunta dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è sottoposto ai medesimi obblighi ed alle medesime responsabilità
degli altri membri del Consiglio Direttivo
3. Nei casi di sua assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente
sono assunte dal Vice-Presidente.
4. Assenze o impedimenti del Presidente per periodi continuativi superiori a 6 (sei)
mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, entro i trenta giorni successivi al sesto
mese di assenza o impedimento, si procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo la
procedura di cui al comma 6.
5. Il Presidente può delegare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo, anche in
via permanente, la propria firma per l’espletamento di atti determinati. Nell’ambito di tali
attribuzioni, i Consiglieri possono ricevere delega nominativa per operazioni contabili e di
cassa presso gli istituti di credito. Per tutte le operazioni di pagamento o che comportino
prelievi e/o pagamenti attraverso gli istituti di credito, il Presidente può delegare
unicamente il Tesoriere
6. In caso di dimissioni o definitivo impedimento del Presidente a svolgere le proprie
mansioni, le stesse vengono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente. La carica
vacante in seno al Consiglio, viene assunta dal primo non eletto tra i candidati di sezione
a cui apparteneva il Presidente. Si applica l’art. 20 comma 4. Nella prima riunione
successiva alla nuova nomina, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere a scrutinio
segreto il nuovo Presidente. Nelle more di tale procedura, il Consiglio Direttivo provvede al
disbrigo delle sole questioni ordinarie ed è presieduto dal Vice-Presidente.
7. Il Presidente Onorario ha funzione consultiva in seno al Consiglio Direttivo. Può
rappresentare la Società in ogni occasione istituzionale, senza facoltà di spendere il nome
societario per l’assunzione di obblighi. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci su proposta
del Consiglio Direttivo ed è scelto tra coloro i quali abbiano contribuito o possano
contribuire in maniera particolarmente significativa alla valorizzazione ed al prestigio della
Società. Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare e prendere la parola, senza diritto
di voto, in ogni riunione del Consiglio Direttivo, nonché convocarla ogni qualvolta ne
ravveda l’opportunità. La sua carica ha durata illimitata, sino alla nomina di altro soggetto.

 

ART.15

Il Consiglio Direttivo - Cariche Interne - Regolamenti di Gestione - Compiti

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è retto dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva e amministrativa della Società.
Prende tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività societaria e cura ogni
iniziativa ritenuta necessaria, utile od opportuna per il perseguimento degli scopi sociali,
secondo gli indirizzi impartiti dall'assemblea e nel rispetto del bilancio preventivo
approvato.
3. Il Consiglio Direttivo E’ composto dal Presidente nonché 8 (otto) membri.
All’interno del Consiglio Direttivo, ogni Federazione Sportiva Nazionale cui la Società
risulti affiliata, deve essere rappresentata da almeno tre membri, due dei quali con
anzianità associativa superiore ad un anno. Sono eletti Consiglieri coloro i quali, nella lista
elettorale di cui all’art. 19 comma 2 del presente Statuto, abbiano ricevuto il maggior
numero di voti nella sezione sportiva di candidatura.
4. In caso di affiliazione della Società ad una nuova Federazione Nazionale, si
indicono nuove elezioni per la mera integrazione del numero dei Consiglieri componenti il
Consiglio Direttivo e senza decadenza di quelli già in carica. Pertanto, il numero
complessivo dei membri del Consiglio aumenta di conseguenza senza alcuna modifica
statutaria. Del pari, la rinunzia della Società ad una tra le Federazioni Sportive Nazionali,
comporta l’automatica decadenza dei relativi consiglieri
5. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono responsabili del buon andamento
finanziario della Società e delle eventuali spese straordinarie non inserite nel bilancio
preventivo, né successivamente ratificate dall’assemblea.
6. Per tutte le obbligazioni assunte, rispondono personalmente e solidalmente verso i
terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo, nonché ogni altro socio che, senza loro
autorizzazione, abbia speso il nome della Società.
7. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta. In caso di parità di voti le delibere sono assunte in conformità del voto espresso
dal Presidente
8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare ai suoi singoli componenti ovvero a
persone di propria fiducia, incarichi determinati inerenti la vita della Società.
9. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni coincidenti con il quadriennio
olimpico e può essere riconfermato.
10. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione di insediamento, elegge a scrutinio
segreto il Presidente, e successivamente, con votazione palese, il Vice-Presidente, il
Segretario, il Tesoriere, il Provveditore-Ispettore al materiale ed i Responsabili di Settore.
11. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare regolamenti di gestione disciplinanti le
procedure di amministrazione finanziaria e contabile della sede principale e delle eventuali
sedi secondarie. I regolamenti di gestione sono approvati con la maggioranza dei 2/3 dei
componenti del Consiglio Direttivo e sono modificati con la medesima maggioranza.
12. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza
od impedimento.
13. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali
delle riunioni, cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei Soci, sovrintende a tutti i
servizi amministrativi della Società.
14. Il Tesoriere provvede alla tenuta e custodia dei fondi della Società, si incarica
della riscossione delle entrate, del controllo delle uscite e della tenuta ed aggiornamento
dei libri contabili societari. Il Tesoriere provvede alla gestione di cassa per tutte le attività
svolte nella sede principale e nelle eventuali sedi distaccate, anche temporanee,
provvedendo ai pagamenti delle spese approvate dal Consiglio Direttivo, verificando la
congruenza delle spese autorizzate con il bilancio preventivo approvato.
15. Il Provveditore-Ispettore al materiale sovrintende al buon uso dei beni societari
ed al perfetto stato di conservazione e manutenzione delle flotte, dei materiali e di tutte le
attrezzature e beni di proprietà della Società, ovvero a disposizione di questa a qualunque
titolo; cura l’aggiornamento dell’inventario dei beni societari; propone al Consiglio Direttivo
gli interventi manutentivi, nonché i nuovi acquisti e le eventuali dismissioni. In caso di
danni, si adopera per l’individuazione delle singole responsabilità e riferisce al Consiglio
Direttivo per i provvedimenti del caso.
16. I Responsabili di settore organizzano le attività di pertinenza, concordano con i
tecnici le scelte dei settori agonistici, curano i rapporti con i soci atleti e relazionano al
Consiglio Direttivo l’andamento del settore rappresentato.
17. E’ specifico compito del Consiglio Direttivo:
a) Curare e controllare l’andamento e lo sviluppo della Società;
b) Redigere la relazione tecnico-morale, nonché i bilanci preventivo e
consuntivo di ogni esercizio, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
c) Curare il disbrigo di ogni incombenza amministrativa;
d) Indire le assemblee ordinarie e straordinarie;
e) Deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi soci;
f) Adottare provvedimenti disciplinari;
g) Nominare responsabili tecnici, allenatori, istruttori, collaboratori ed
incaricati;
h) Stabilire il programma promozionale ed agonistico annuale, sentiti i
tecnici e gli allenatori del settore;
i) Conferire ai soci incarichi specifici, volti a supportare l’attività dei vari
settori;
j) Provvedere alle assunzioni di dipendenti e collaboratori, con o senza
vincolo di subordinazione a tempo determinato o indeterminato, rivolgersi
a professionisti esterni, nonché individuare ogni altra forma di
collaborazione utile al perseguimento degli scopi sociali;
k) Redigere gli eventuali regolamenti di gestione di cui al precedente
comma 11, nonché il regolamento interno di cui all’art. 26;
l) Determinare l’ammontare delle quote associative, dei corsi e di ogni altro
servizio a pagamento a disposizione dei Soci, nonché i relativi tempi di
riscossione;
m) Intrattenere tutti i rapporti con i terzi, siano essi enti pubblici ovvero
privati, siano essi persone fisiche o giuridiche;
18. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta
ritenuto opportuno dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri.
19. Il Consigliere che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni senza
giustificato motivo decade automaticamente dalla carica, salva l’eventuale irrogazione di
sanzioni disciplinari a suo carico.

ART.16

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 (tre) membri effettivi e da un
supplente. I due membri effettivi ed il supplente vengono eletti dall’Assemblea dei soci. Il
terzo membro effettivo, con funzione di presidente, viene invece nominato di comune
accordo tra i due membri effettivi nella loro prima riunione di insediamento, ed in caso di
loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa.
La presidenza del Collegio dei revisori può essere ricoperta anche dai non soci, purché
iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Pisa o nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di
Pisa. In nessun caso le funzioni del presidente possono essere svolte dal membro
supplente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica quattro anni, unitamente al
Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo su tutta l’amministrazione
finanziaria della Società, procede alle verifiche contabili e di cassa, esamina i bilanci
annuali e redige la propria relazione annuale allegata al Bilancio Consuntivo, da
sottoporre all’assemblea dei Soci prima dell’approvazione di quest’ultimo. I Revisori
possono assistere, anche singolarmente e senza diritto di voto, a tutte le riunioni del
Consiglio Direttivo; hanno invece l’obbligo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni
del Consiglio aventi ad oggetto questioni economiche-finanziare non comprese nel
bilancio preventivo.
4. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza di 3 (tre)
membri. Ogni decisione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Ove ricorra il sospetto di gravi irregolarità, il Collegio dei Revisori può richiedere
al Presidente del Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci,
che dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. Il Collegio dei Revisori
presenzia all’assemblea e riferisce in merito.
6. Il Collegio dei Revisori può disporre, senza necessità di preavviso, ispezioni su
tutte le operazioni contabili ed economiche già svolte dalla Società, ovvero in corso di
svolgimento. Di ogni ispezione, il Presidente del Collegio dei Revisori fa annotazione nel
Libro dei Verbali di riunione del Consiglio Direttivo. Nel corso dell’ispezione, i Revisori
incaricati siglano in calce ogni documento oggetto di ispezione, indicando la data di presa
visione.

 

ART.17

Il Collegio dei Probiviri

1 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti; i
membri effettivi sono nominati dall’Assemblea dei Soci, unitamente alle altre cariche
societarie. I due supplenti sono rappresentati dai membri del Collegio dei Sindaci Revisori
eletti dall’Assemblea.
2. I membri effettivi sono scelti tra coloro che abbiano compiuto il trentesimo anni
di età e soci da almeno 3 (tre) anni. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 (quattro anni),
unitamente al Consiglio Direttivo. Nella sua prima riunione di insediamento nomina tra i
suoi membri un presidente.
2. Ogni delibera del Collegio è presa a maggioranza dei suoi componenti
3. Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esaminare ed a tentare di dirimere ogni
eventuale divergenza che possa insorgere tra i soci e la Società, nonché ad intervenire,
quale amichevole compositore, in tutte le controversie dei soci tra loro, aventi ad oggetto
la vita societaria.
4. Sono espressamente escluse dalla competenza del Collegio dei Probiviri tutte
le controversie la cui cognizione sia devoluta agli organi della Giustizia Sportiva delle
Federazioni Nazionali cui la Società è affiliata, a tenore dei relativi Statuti e regolamenti.
Sulle medesime questioni, il Collegio ha competenza esclusivamente in ordine alle
sanzioni disciplinari accessorie eventualmente irrogate dal Consiglio Direttivo, nelle forme
stabilite agli artt. 9 e 10.
5. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia in grado di appello sulle impugnazioni
avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 9 e
10 del presente Statuto. Con provvedimento motivato, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di
confermare, ridurre o revocare la sanzione disciplinare sottoposta alla sua cognizione. Le
pronunzie disciplinari adottate dal Collegio dei Probiviri vengono affisse nell’Albo delle
comunicazioni sociali, presso la sede principale e presso le eventuali sedi distaccate, per
almeno 30 (trenta) giorni in caso di sanzioni minori, e per almeno 60 (sessanta)giorni in
caso di espulsione.
6. Al Collegio dei Probiviri spetta altresì l’approvazione di ogni modifica al
Regolamento Interno adottata dal Consiglio Direttivo.
7. Ogni provvedimento del Collegio dei Probiviri è comunicato dal suo presidente al
Consiglio Direttivo, che ne cura l’immediata esecuzione.

 

ART.18

Incompatibilità delle Cariche

1. I membri del Consiglio Direttivo non possono contemporaneamente ricoprire
nessun’altra carica in seno agli organi elettivi della società.
2. Le cariche elettive della Società non possono essere ricoperte da quei soggetti
che siano al contempo amministratori, a qualsiasi titolo, di altre associazioni sportive
dilettantistiche affiliate alle stesse Federazioni Sportive Nazionali e discipline associate cui
è affiliata la Società.

 

ART.19

Cariche Elettive - Candidature

1. Coloro che intendono ricoprire cariche elettive nella Società, devono presentare la
loro candidatura presso la Segreteria della Società almeno 7 (sette) giorni prima della
data fissata per l’assemblea di elezione. Il Segretario rilascia al candidato ricevuta
dell’avvenuta presentazione della candidatura e provvede immediatamente a renderla
pubblica tramite l’inserzione nella lista elettorale. Il possesso dei requisiti per la
candidatura di cui agli articoli 18 e 19 comma 3 del presente Statuto è sottoposto alla
verifica del Collegio dei Probiviri che, in caso di irregolarità, dispone la cancellazione del
candidato dalla lista elettorale.
2. La lista elettorale contiene il nominativo, la data ed il luogo di nascita di tutti i
candidati. Nella lista deve risultare chiaramente indicato l’organo sociale al quale il
candidato concorre. Per il Consiglio Direttivo, deve altresì risultare la Federazione
Nazionale di futura rappresentanza in seno al Consiglio, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del
presente Statuto. La lista elettorale rimane affissa presso gli albi societari istituiti nella
sede principale e le sedi distaccate sino al termine delle elezioni.
3. Fatte salve le ulteriori preclusioni di cui al presente Statuto, per la candidatura alle
cariche societarie occorre:
· essere Soci da almeno un anno;
· in particolare i candidati alla carica di Consigliere devono altresì risultare iscritti da
almeno un anno nella sezione sportiva per la quale si candidano;
· avere compiuto il diciottesimo anno di età;
· essere in regola con il pagamento delle quote associative;
· non intrattenere alcun rapporto professionale di tipo coordinato e continuativo con la
Società, sia esso con o senza vincolo di subordinazione;

 

ART.20

Natura e Durata delle Cariche Sociali 

1. Tutte le cariche elettive della Società sono onorifiche e non retribuite. Con il parere
favorevole dell’assemblea dei soci, può essere riconosciuto ai membri del Consiglio
Direttivo un gettone di presenza a titolo di rimborso forfetario, per ogni riunione alla quale
partecipino. L’ammontare del gettone di presenza è approvato annualmente
dall’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio preventivo.
2. La durata delle cariche elettive degli organi societari è fissata in 4 (quattro) anni.
Eventuali vacanze nelle cariche che dovessero verificarsi durante il quadriennio, sono
ricoperte dal primo candidato non eletto della rispettiva lista di candidatura. Per i membri
del Consiglio Direttivo, si applica la procedura di cui al quarto comma.
3. In caso di dimissioni o decadenza a qualunque titolo di oltre la metà dei
componenti il Consiglio Direttivo, viene automaticamente indetta assemblea straordinaria
per il rinnovo di tutti gli organi sociali. In tal caso, i componenti degli organi sociali restano
in carica per il solo disbrigo dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei nuovi
eletti.
4. Eventuali dimissioni o decadenze a qualunque titolo dei i membri del Consiglio
Direttivo nel corso del mandato, purché non superiori alla metà dei componenti, vengono
ricoperte dai primi non eletti, secondo il numero di voti ricevuti tra i candidati della sezione
cui appartengono i consiglieri dimissionari o decaduti. Nel caso in cui le cariche vacanti
non possano essere ricoperte per mancanza di candidati, si procede ad elezioni
suppletive della sola sezione vacante. Si applica l’art. 19.

 

ART.21

Abbinamenti Commerciali - Sponsorizzazioni

1. E’ facoltà del Consiglio Direttivo intrattenere con terzi accordi commerciali e/o di
sponsorizzazione, purché la relativa delibera sia assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi)
dei componenti l’intero Consiglio.
2. Nel periodo di validità degli accordi commerciali e/o di sponsorizzazione, non è
comunque consentito variare la denominazione della Società né i colori sociali.

 

ART.22

Esercizio Finanziario

1. Il bilancio consuntivo annuale viene depositato presso la Segreteria entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio e comunque almeno 7 giorni prima dell’Assemblea per la
sua approvazione. Qualunque socio ne faccia richiesta ha diritto di prenderne visione e di
estrarne copia, sia prima che dopo la sua approvazione.

 

ART.23

Controversie

1. Fatte salve le prerogative del Collegio dei Probiviri, quale sede conciliativa non
contenziosa, ogni controversia che possa insorgere tra i Soci e la Società, anche in ordine
alla validità, l’interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, del Regolamento
Interno o degli eventuali regolamenti di gestione, nonché ogni controversia dei soci tra loro
avente ad oggetto la vita societaria, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale.
Il Collegio sarà composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle Parti, uno per ciascuna.
Il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo tra i
primi due, entro 10 (dieci) giorni dalla loro nomina, ed in caso di mancato accordo dal
Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Pisa, a norma dell’art. 810 del Codice di
Procedura Civile. Il Collegio Arbitrale così costituito emetterà Lodo Arbitrale rituale,
pronunziando secondo diritto e giudicando anche in merito all’entità ed all’accollo delle
spese di giudizio.
2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo tutte le
controversie la cui cognizione sia devoluta agli organi della Giustizia Sportiva delle
Federazioni Sportive Nazionali cui la Società è affiliata, a tenore dei relativi Statuti e
regolamenti.

 

ART.24

Scioglimento della Società - Liquidazione

1. Lo scioglimento della Società è dichiarato dall’assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento, il Collegio dei Sindaci Revisori in carica al tempo dello
scioglimento, assume la veste di Liquidatore nella persona del suo presidente,
provvedendo alla definizione di ogni rapporto pendente ed alla devoluzione del Patrimonio
Sociale e di ogni altra eventuale liquidità di cassa che residuasse alle associazioni
sportive cittadine con analoghi fini, ed in mancanza alle Federazioni Sportive Nazionali.

 

ART.25

Modifiche allo Statuto

1. Eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea
straordinaria dei Soci, che è validamente costituita in prima convocazione, con la
presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Tra la prima e la seconda convocazione non possono trascorrere meno di 24
(ventiquattro) ore.
3. Sia in prima che in seconda convocazione sono valide le modifiche allo Statuto
approvate con il voto palese dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

 

ART.26

Disposizioni Finali

1. Al presente Statuto è allegato il Regolamento Interno, contenente le norme di
comportamento dei soci nella sede sociale e nelle eventuali sedi distaccate. Il
regolamento interno, diversamente dallo Statuto, può essere modificato in ogni momento
dal Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte del Collegio dei Probiviri.
2. Il presente Statuto abroga ogni precedente Statuto ed entra immediatamente in
vigore con la sua approvazione.
3. All’atto della presentazione della domanda e prima della sua sottoscrizione, ogni
aspirante socio deve prendere visione del presente Statuto e riceverne copia ove ne
faccia richiesta. La sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante socio, costituisce
esplicita l’accettazione in ogni sua parte del presente Statuto.
4. Copia del presente Statuto resta a disposizione dei soci in ogni momento, presso
la Segreteria della sede principale e delle eventuali sedi secondarie.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 36 e ss. del Codice Civile, l’art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289, nonché ogni
altra disposizione di legge in materia di attività sportiva dilettantistica e le disposizioni in
materia di associazioni riconosciute in quanto applicabili.