(approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 05/11/2004)
(modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18/11/2006)
(modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 21/04/2007)
(modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18/10/2012)
(modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 22/03/2013)
(modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/11/2022)
STATUTO SOCIETÀ CANOTTIERI ARNO ASD
ART.1: Costituzione – scopi – durata
1. La “Società Canottieri Arno – Associazione Sportiva dilettantistica, (di seguito anche denominata “Società”), fondata in Pisa, il 12 gennaio 1905, è un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro.
2. La Società è apartitica, apolitica ed aconfessionale, ed è regolata dalle norme del presente Statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L’ordinamento della Società è ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3. La Società si conforma alle norme ed alle direttive del CONI, nonché a tutti gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate cui è affiliata.
4. La Società ha come finalità:
a) la pratica, la promozione e la diffusione di qualsiasi attività sportiva a livello agonistico e/o ricreativo, riconosciuta dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS;
b) l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di carattere agonistico, promozionale e ricreativo;
c) l’insegnamento, la pratica, la promozione e la diffusione di ogni altra attività sportiva e ricreativa volta allo sviluppo, al benessere ed all’educazioni fisica e morale degli associati;
d) l’attuazione di programmi e di percorsi culturali e formativi, aventi ad oggetto tutte le espressioni sopra dette;
e) la gestione di strutture ed impianti sportivi, recettivi e ricreativi, per il perseguimento dei fini associativi.
5. Per tutte le finalità sopra dette, la Società potrà avvalersi anche della collaborazione e delle iniziative di altre associazioni ed enti pubblici e privati, che possano favorirne il conseguimento.
6. L’Assemblea dei soci potrà deliberare la pratica complementare di altre discipline sportive e la conseguente affiliazione della Società.
7. La durata della Società è illimitata.
ART. 2: La sede
La sede legale della Società è in Pisa, Lungarno Bonaccorso da Padule 2. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie nei luoghi che saranno ritenuti più idonei al perseguimento degli scopi sociali. L’eventuale variazione dell’indirizzo della sede non comporta modifica dello statuto.
ART. 3: Colori sociali
I colori sociali sono rappresentati dai colori della nostra città; il guidone sociale è di colore rosso, con croce bianca pisana, uguale a quella dello stemma di Pisa.
ART. 4: Patrimonio sociale – entrate
1. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) tutti i beni mobili ed immobili della società;
b) gli impianti e le attrezzature;
c) la flotta delle imbarcazioni;
d) ogni altro immobilizzo deliberato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
2. Il patrimonio è incrementato dagli investimenti sui mobili ed immobili, sugli impianti, le attrezzature e la flotta, nonché da ogni altro utile frutto delle oculate gestioni di ogni esercizio economico o delle donazioni.
3. Le entrate sono costituite da:
a) le quote associative e di iscrizione;
b) i proventi delle attività svolte negli impianti gestiti dalla Società, i proventi delle manifestazioni sportive e degli eventi connessi;
c) i contributi di soggetti pubblici o privati;
d) donazioni o lasciti;
e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
4. In nessun caso i proventi delle attività societarie possono essere ripartiti fra i soci, neppure in forme indirette.
ART. 5: Soci – categorie
La Società è costituita da un numero illimitato di associati (in seguito denominati “soci”), suddivisi nelle seguenti categorie:
A) SOCIO ORDINARIO
B) SOCIO ATLETA
C) SOCIO ONORARIO
D) SOCIO BENEMERITO
E) SOCIO SOSTENITORE
A) – SOCIO ORDINARIO: è nominato su sua espressa richiesta dal Consiglio Direttivo, può essere chiunque abbia raggiunto la maggiore età ed intenda sostenere moralmente e finanziariamente la Società e ne condivida i fini. In caso
di socio minorenne, la sua richiesta deve essere controfirmata da almeno un maggiorenne esercente su di lui la responsabilità genitoriale. Il socio ordinario è tenuto a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
B) – SOCIO ATLETA: è il socio ordinario che svolga anche attività agonistica in rappresentanza dei colori sociali nelle discipline praticate nella Società. E’ nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Consigliere rappresentante il settore di competenza e deve risultare regolarmente tesserato presso la Federazione Nazionale ove svolge l’attività agonistica. E’ facoltà del Consiglio
Direttivo accordare facilitazioni ai soci atleti. La rinunzia, decadenza o la sospensione dal tesseramento presso la Federazione di appartenenza comporta l’automatica classificazione del socio atleta a socio ordinario.
Costituisce illecito disciplinare la condotta del socio atleta che nell’ambito della propria attività non si attenga scrupolosamente alle direttive impartitegli dai Dirigenti, ovvero dai Responsabili tecnici o loro incaricati nel settore di appartenenza.
C) – SOCIO ONORARIO: è la persona fisica o giuridica che abbia contribuito o possa contribuire alla notorietà ed al prestigio della Società. E’ nominato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Gode degli stessi
diritti del socio ordinario con esenzione del pagamento della quota associativa.
D) – SOCIO BENEMERITO: è la persona fisica o giuridica che abbia contribuito in maniera particolarmente significativa alla valorizzazione ed al prestigio della Società, avendo dimostrato vivo interesse ed attaccamento ad una tra le discipline sportive praticate e nei confronti della Società in particolare. E’ nominato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei soci E’ esentato dal pagamento della quota associativa.
E) – SOCIO SOSTENITORE: è ogni persona fisica o giuridica Ente o Associazione che mediante il proprio sostegno finanziario, prestato al di fuori della quota associativa, contribuisca allo sviluppo, valorizzazione o propaganda delle discipline praticate dalla Società o di una soltanto tra queste. E’ nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 6: Quote sociali
Il Consiglio Direttivo determina annualmente l’ammontare della quota sociale e della quota di iscrizione. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 7: Ammissione di nuovi soci
1. Per essere ammessi alla categoria di Socio Ordinario, deve essere presentata al Consiglio Direttivo apposita richiesta scritta. Ogni Socio deve risultare iscritto in una delle sezioni sportive facenti capo alle Federazioni Nazionali a cui la Società risulta affiliata. Pertanto, al momento della richiesta di ammissione, il richiedente deve dichiarare a pena di inammissibilità, in quale sezione intenderà svolgere la pratica sportiva all’interno della Società.
2. Sull’accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo decide nella prima riunione successiva alla richiesta.
3. Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla sua accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di “aspirante socio”.
4. Qualora l’aspirante socio non provveda al versamento
della quota di iscrizione e della quota associativa annuale contestualmente alla presentazione della richiesta, è tenuto a provvedervi entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione, anche verbale, dell’avvenuto accoglimento
della sua domanda.
5. Le nuove iscrizioni, le cancellazioni, i passaggi da una categoria all’altra di socio, ed i passaggi da una sezione sportiva all’altra vengono annotati cronologicamente nel Libro dei Soci e controfirmati dal Segretario.
ART. 8: Doveri dei soci
1. I soci della Società Canottieri Arno devono essere persone di specchiata ed ineccepibile condotta, sia all’interno che all’esterno della Società.
2. I soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità di volta in volta stabilite, ad ogni manifestazione indetta dalla Società.
3. In particolare, ogni socio è tenuto:
a) ad osservare le norme dello Statuto, i regolamenti societari ed ogni altra disposizione impartita dal Consiglio Direttivo o deliberata dall’assemblea dei soci;
b) a versare tempestivamente la quota associativa e le altre eventuali inerenti l’attività sportiva e agonistica, nonché a provvedere in ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate;
c) ad osservare verso ogni altro socio e nei confronti della Società e delle Federazioni cui la stessa è affiliata, i doveri di lealtà, probità e rettitudine.
ART. 9: Cessazione dei soci – sanzioni disciplinari
1. I soci cessano di far parte della Società nei seguenti casi:
a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto;
b) per cancellazione automatica dal Libro dei Soci, dovuta
al mancato pagamento della quota sociale entro un mese dal termine dell’anno sociale precedente; su sua richiesta il socio cancellato per morosità può domandare di essere riammesso previa corresponsione di tutte le quote sociali
maturate sino al momento della richiesta, nonché ogni altra eventuale obbligazione verso le casse della Società; in tal caso la precedente cancellazione per morosità si considera priva di effetto;
c) per morte o perdita della capacità d’agire; la qualità di socio non è trasmissibile agli eredi;
d) per espulsione e conseguente radiazione dal libro dei Soci, allorché il socio tenga comportamenti disonorevoli, ovvero commetta azioni o tenga comportamenti contrari ai fini societari, alla Legge, o comunque gravemente lesivi dell’immagine, del decoro, del prestigio o degli interessi della Società, o che ledano il buon nome degli sport in essa praticati; l’espulsione è pronunciata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio
segreto.
2. Per quei casi la cui gravità non sia tale da giustificare l’espulsione del socio, il Consiglio Direttivo, può adottare nei suoi confronti le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto, contenente diffida a non più tenere la condotta censurata;
c) sospensione, con interdizione all’accesso dei locali ed all’utilizzo degli impianti e delle attrezzature societarie; durante il periodo di sospensione, il socio non può svolgere alcuno degli incarichi societari eventualmente conferiti in
precedenza; la sospensione del socio non può avere durata superiore ai nove mesi; nel periodo di sospensione il socio è comunque tenuto alla regolare corresponsione della quota associativa.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio Direttivo ed annotati nel Libro dei Verbali di riunione.
4. Avverso ogni sanzione disciplinare irrogatagli, il socio ha facoltà di proporre impugnazione, nelle forme di cui al seguente art. 10.
ART. 10: Procedimento disciplinare
1. Ogni provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Direttivo al di fuori del richiamo verbale, viene comunicato al socio per iscritto. La comunicazione deve contenere la
motivazione del provvedimento disciplinare irrogato. In caso di espulsione, il provvedimento viene altresì affisso, privo
della motivazione, in tutte le bacheche delle comunicazioni ai soci per almeno 60 (sessanta) giorni.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della
sanzione disciplinare, il socio ha diritto di proporre opposizione, tramite richiesta scritta di audizione a sua discolpa innanzi al Consiglio Direttivo; ha altresì facoltà
di allegare memorie scritte e chiedere l’audizione di testimoni.
3. L’opponente partecipa al procedimento personalmente o tramite un suo rappresentante.
4. Nelle more del procedimento di opposizione, il socio cui
sia stato irrogato il provvedimento dell’espulsione, resta sospeso da ogni carica e qualifica sino alla pronuncia divenuta definitiva.
5. Entro 7 (sette) giorni successivi all’audizione del socio, il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, conferma o revoca la sanzione disciplinare adottata e provvede a darne comunicazione scritta all’interessato. In caso di revoca, il provvedimento viene affisso nelle bacheche delle comunicazioni ai soci per almeno 30 (trenta) giorni.
6. Avverso il provvedimento di conferma della sanzione, il socio può proporre impugnazione innanzi al Collegio dei Probiviri, nelle stesse forme e negli stessi termini dell’opposizione innanzi al Consiglio Direttivo.
7. L’opposizione avverso ogni provvedimento disciplinare
diverso dall’espulsione non ne sospende l’efficacia.
ART. 11: Organi sociali
Gli organi della Società sono:
v L’ASSEMBLEA DEI SOCI
v IL CONSIGLIO DIRETTIVO
v IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
v IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 12: Assemblea dei Soci
1. L’assemblea è il massimo organo della Società e
rappresenta l’universalità dei soci. Le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge ed al presente Statuto,
vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
All’assemblea possono partecipare tutti i soci compresi
quelli non aventi diritto al voto.
2. L’assemblea dei soci è regolarmente convocata almeno 20
giorni prima della data dell’Assemblea tramite affissione
dell’ordine del giorno agli albi
societari dislocati nella sede principale e nelle eventuali
sedi secondarie,e tramite pubblicazione nella pagina
principale del sito Internet ufficiale della Società .
3. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
4. L’Assemblea Ordinaria si celebra:
a) ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno sociale,
per l’approvazione della relazione tecnico-morale e del
bilancio consuntivo dell’esercizio economico-finanziario
precedente nonché per l’approvazione del bilancio preventivo
del nuovo esercizio; i bilanci sono predisposti dal
Consiglio Direttivo; l’Assemblea Ordinaria delibera altresì
su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno;
b) nel quadriennio olimpico, per l’elezione di tutti gli
organi societari.
5. L’Assemblea Straordinaria è indetta ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su
richiesta scritta motivata di almeno 1/10 dei Soci aventi
diritto al voto. In tale ipotesi, l’Assemblea deve avere
luogo non oltre 30 giorni dalla richiesta. L’assemblea
straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche elettive, è
altresì automaticamente indetta e convocata entro trenta
giorni dalle dimissioni o decadenza di oltre la metà dei
componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 20,
comma 3 del presente Statuto.
ART. 13: Norme assembleari
1. L’Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione quando consti la presenza di almeno la metà
degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda
convocazione non possono trascorrere meno di sei ore. In
seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita
indipendentemente dal numero degli intervenuti.
2. Sia in prima che in seconda convocazione, sono valide le
deliberazioni dell’assemblea prese a maggioranza dei
presenti.
3. Ogni socio maggiorenne, purché in regola con il pagamento
della quota associativa, ha diritto ad un solo voto, nei
limiti stabiliti all’art.19. Tutti i soci hanno comunque
diritto di partecipare e di prendere la parola in assemblea.
I soci minorenni non hanno diritto di voto.
4. E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea su delega ad
un altro socio della stessa Sezione di appartenenza ed il
delegato può esprimere al massimo un voto oltre al proprio.
5. I soci in Assemblea nominano uno tra di loro con funzione
di Presidente ed un altro con funzione di Segretario. Il
Presidente dell’Assemblea sovrintende al regolare
svolgimento della stessa, concede la parola a chi ne faccia
richiesta e chiama l’Assemblea a deliberare sull’ordine del
giorno in discussione. Il Segretario redige il verbale
dell’Assemblea, che viene poi sottoscritto dal Presidente e
dallo stesso Segretario. Ove si proceda a votazione con
scrutinio segreto, l’Assemblea nomina fra i soci presenti
anche tre scrutatori.
6. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Sindaci Revisori non sono ammessi a votare l’approvazione
dei bilanci, né alcun altro argomento all’Ordine del Giorno
implicante la loro diretta responsabilità.
7. Le elezioni delle cariche sociali avvengono sempre a
scrutinio segreto, in tutti gli altri casi si procede a
votazione palese per appello nominale o per alzata di mano,
salva diversa richiesta di almeno 1/3 dei presenti in
assemblea aventi diritto al voto.
8. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, i
soci sono ammessi a votare soltanto i candidati Consiglieri
della sezione sportiva in cui risultano iscritti i soci
stessi, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del presente Statuto.
ART. 14: Presidente – Presidente Onorario
1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i
suoi componenti. Egli ha la rappresentanza legale della
Società di fronte a terzi, sta per essa in giudizio e
sovrintende all’applicazione dello Statuto e dei
Regolamenti, curando l’attuazione di ogni determinazione
assunta dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è sottoposto ai medesimi obblighi ed alle
medesime responsabilità degli altri membri del Consiglio
Direttivo.
3. Nei casi di sua assenza o di impedimento temporaneo, le
funzioni di Presidente sono assunte dal Vice-Presidente.
4. Assenze o impedimenti del Presidente per periodi
continuativi superiori a 6 (sei) mesi si considerano
definitivi e, di conseguenza, entro i trenta giorni
successivi al sesto mese di assenza o impedimento, si
procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo la
procedura di cui al comma 6.
5. Il Presidente può delegare ai singoli componenti del
Consiglio Direttivo, anche in via permanente, la propria
firma per l’espletamento di atti determinati. Nell’ambito di
tali attribuzioni, i Consiglieri possono ricevere delega
nominativa per operazioni contabili e di cassa presso gli
istituti di credito; per tutte le operazioni di pagamento o
che comportino prelievi e/o pagamenti attraverso gli
istituti di credito, il Presidente può delegare unicamente
il Tesoriere.
6. In caso di dimissioni o definitivo impedimento del
Presidente a svolgere le proprie mansioni, le stesse vengono
temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente. La carica di
membro vacante in seno al Consiglio, viene assunta dal primo
non eletto tra i candidati di sezione a cui apparteneva il
Presidente, come previsto dall’art. 20 comma 4. Nella prima
riunione successiva alla nuova nomina, il Consiglio
Direttivo provvede ad eleggere a scrutinio segreto il nuovo
Presidente. Nelle more di tale procedura, il Consiglio
Direttivo provvede al disbrigo delle sole questioni
ordinarie ed è presieduto dal Vice-Presidente.
7. Il Presidente Onorario ha funzione consultiva in seno al
Consiglio Direttivo. Può rappresentare la Società in ogni
occasione istituzionale, senza facoltà di spendere il nome
societario per l’assunzione di obblighi. Viene eletto
dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo
ed è scelto tra coloro i quali abbiano contribuito o possano
contribuire in maniera particolarmente significativa alla
valorizzazione ed al prestigio della Società. Il Presidente
Onorario ha facoltà di partecipare e prendere la parola,
senza diritto di voto, in ogni riunione del Consiglio
Direttivo, nonché convocarla ogni qualvolta ne ravveda
l’opportunità. La sua carica ha durata illimitata, sino alla
nomina di altro soggetto.
ART. 15: Il Consiglio Direttivo- cariche interne –
regolamenti di gestione – compiti
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci
ed è retto dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva e
amministrativa della Società. Prende tutte le decisioni
occorrenti allo svolgimento dell’attività societaria e cura
ogni iniziativa ritenuta necessaria, utile od opportuna per
il perseguimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi
impartiti dall’assemblea e nel rispetto del bilancio
preventivo approvato.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3
membri eletti tra i soci appartenenti a ciascuna delle
sezioni sportive facenti capo alle Federazioni Sportive
Nazionali cui la Società risulti affiliata. Ogni sezione può
eleggere al massimo tre consiglieri. Sono eletti Consiglieri
coloro i quali, nella lista elettorale di cui all’art. 19
comma 2 del presente Statuto, abbiano ricevuto il maggior
numero di voti nella sezione sportiva di candidatura.
4. In caso di affiliazione della Società ad una nuova
Federazione Nazionale, si indicono nuove elezioni per la
mera integrazione del numero dei Consiglieri componenti il
Consiglio Direttivo e senza decadenza di quelli già in
carica. La rinunzia della Società ad una tra le Federazioni
Sportive Nazionali, comporta l’automatica decadenza dei
relativi consiglieri a far data dal termine dell’anno
affiliativo di riferimento.
5. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono responsabili
del buon andamento finanziario della Società e della
gestione del suo patrimonio.
6. Per tutte le obbligazioni assunte, risponde personalmente
verso i terzi ogni Socio che, senza l’autorizzazione del
Consiglio Direttivo, abbia speso il nome della Società.
7. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria
la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di
parità di voti le delibere sono assunte in conformità del
voto espresso dal Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare ai suoi
singoli componenti ovvero a persone di propria fiducia,
incarichi determinati inerenti la vita della Società.
9. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino al termine del
quadriennio olimpico nel quale è stato eletto.
10. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione di
insediamento, elegge a scrutinio segreto il Presidente, e
successivamente, con votazione palese, il Vice-Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere. È data facoltà di nominare
Segretario anche un socio non facente parte del Consiglio
stesso.
11. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare regolamenti
di gestione disciplinanti le procedure di amministrazione,
finanziarie e contabili della sede principale e delle
eventuali sedi secondarie. I regolamenti di gestione sono
approvati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del
Consiglio Direttivo e sono modificati con la medesima
maggioranza.
12. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo
sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.
13. Il Segretario da esecuzione alle delibere del Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta e
l’aggiornamento del registro dei Soci, sovrintende a tutti i
servizi amministrativi della Società.
14. Il Tesoriere provvede alla tenuta e custodia dei fondi
della Società, si incarica della riscossione delle entrate,
del controllo delle uscite e della tenuta ed aggiornamento
dei libri contabili societari. Il Tesoriere provvede alla
gestione di cassa per tutte le attività svolte nella sede
principale e nelle eventuali sedi distaccate, anche
temporanee, provvedendo ai pagamenti delle spese approvate
dal Consiglio Direttivo, verificando la congruenza delle
spese autorizzate con il bilancio preventivo approvato.
15. E’ specifico compito del Consiglio Direttivo:
a) curare e controllare l’andamento e lo sviluppo della
Società;
b) redigere la relazione tecnico-morale, nonché i bilanci
preventivo e consuntivo di ogni esercizio, da sottoporre
all’Assemblea dei soci;
c) curare il disbrigo di ogni incombenza amministrativa;
d) indire le assemblee ordinarie e straordinarie;
e) deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi soci;
f) adottare provvedimenti disciplinari;
g) nominare responsabili tecnici, allenatori, istruttori,
collaboratori ed incaricati;
h) stabilire il programma promozionale ed agonistico
annuale, sentiti i tecnici e gli allenatori del settore;
i) conferire ai soci incarichi specifici, volti a supportare
l’attività dei vari settori;
j) provvedere alle assunzioni di dipendenti e collaboratori,
con o senza vincolo di subordinazione a tempo determinato o
indeterminato, rivolgersi a professionisti esterni, nonché
individuare ogni altra forma di collaborazione utile al
perseguimento degli scopi sociali;
k) redigere gli eventuali regolamenti di gestione di cui al
precedente comma 11, nonché il regolamento interno;
l) determinare l’ammontare della quota associativa e le
quote dei corsi e di ogni altro servizio a pagamento a
disposizione dei Soci, nonché i relativi tempi di
riscossione;
m) intrattenere tutti i rapporti con i terzi, siano essi
enti pubblici ovvero privati, siano essi persone fisiche o
giuridiche.
16. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al
mese ed ogni qualvolta ritenuto opportuno dal Presidente o
dalla maggioranza dei Consiglieri.
17. Il Consigliere che per tre volte consecutive non
partecipi alle riunioni senza giustificato motivo decade
automaticamente dalla carica, salva l’eventuale irrogazione
di sanzioni disciplinari a suo carico.
ART. 16: Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. L’Assemblea dei Soci potrà deliberare la nomina di un
collegio dei revisori dei conti o di un revisore unico. La
composizione, le modalità di nomina, la durata e le funzioni
del Collegio dei revisori dei conti o del revisore unico
sono determinate mediante apposito regolamento, approvato
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 17: Il Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri
effettivi ed un supplente eletti dall’Assemblea dei Soci
sulla base dei voti ricevuti.
2. I membri sono scelti tra coloro che abbiano compiuto il
trentesimo anno di età e siano soci da almeno tre anni. Il
Collegio dei Probiviri dura in carica unitamente al
Consiglio Direttivo. Nella sua prima riunione di
insediamento,da tenersi entro un mese dalle
elezioni, nomina tra i suoi membri un Presidente; ogni
delibera del Collegio è presa a maggioranza dei suoi
componenti.
3. Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esaminare ed a
tentare di dirimere ogni eventuale divergenza che possa
insorgere tra i soci e la Società, nonché ad intervenire,
quale amichevole compositore, in tutte le controversie dei
soci tra loro, aventi ad oggetto la vita societaria.
4. Sono espressamente escluse dalla competenza del Collegio
dei Probiviri tutte le controversie la cui cognizione sia
devoluta agli organi della Giustizia Sportiva delle
Federazioni Nazionali cui la Società è affiliata, a tenore
dei relativi Statuti e regolamenti. Sulle medesime
questioni, il Collegio ha competenza esclusivamente in
ordine alle sanzioni disciplinari accessorie eventualmente
irrogate dal Consiglio Direttivo, nelle forme stabilite agli
art. 9 e 10.
5. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia in grado di
appello sulle impugnazioni avverso i provvedimenti
disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo, ai sensi
degli art. 9 e 10 del presente Statuto. Con provvedimento
motivato, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di
confermare, ridurre o revocare la sanzione disciplinare
sottoposta alla sua cognizione. Le pronunzie disciplinari
adottate dal Collegio dei Probiviri vengono affisse
nell’Albo delle comunicazioni sociali, presso la sede
principale e presso le eventuali sedi distaccate, per almeno
30 (trenta) giorni in caso di sanzioni minori, e per almeno
60 (sessanta)giorni in caso di espulsione.
6. Al Collegio dei Probiviri spetta altresì il parere di
legittimità sulle modifiche e sulle interpretazioni dello
Statuto e sul Regolamento Interno. In caso di necessità
possono nominare,in accordo con il Consiglio Direttivo, un
consulente esterno iscritto all’Albo dell’Ordine degli
Avvocati di Pisa.
7. Ogni provvedimento del Collegio dei Probiviri è trasmesso
dal suo Presidente al Consiglio Direttivo, che ne cura
l’immediata esecuzione.
ART. 18: Incompatibilità delle cariche
1. I membri del Consiglio Direttivo non possono
contemporaneamente ricoprire nessun’altra carica in seno
agli organi elettivi della società.
2. Le cariche elettive della Società non possono essere
ricoperte da quei soggetti che siano al contempo
amministratori, a qualsiasi titolo, di altre associazioni
sportive dilettantistiche affiliate alle stesse Federazioni
Sportive Nazionali e discipline associate cui è affiliata la
Società.
ART. 19: Cariche elettive – elettorato attivo e passivo
1. Coloro che intendono ricoprire cariche elettive nella
Società, devono presentare la loro candidatura presso la
Segreteria della Società almeno 7 (sette) giorni prima della
data fissata per l’assemblea di elezione. Il Segretario
rilascia al candidato ricevuta dell’avvenuta presentazione
della candidatura e provvede immediatamente a renderla
pubblica tramite l’inserzione nella lista elettorale. Il
possesso dei requisiti per la candidatura di cui agli
articoli 18 e 19 comma 3 del presente Statuto è sottoposto
alla verifica del Collegio dei Probiviri che, in caso di
irregolarità, dispone la cancellazione del candidato dalla
lista elettorale.
2. La lista elettorale contiene il nominativo, la data ed il
luogo di nascita di tutti i candidati. Nella lista deve
risultare chiaramente indicato l’organo sociale al quale il
candidato concorre. Per il Consiglio Direttivo, deve altresì
risultare la Federazione Nazionale di futura rappresentanza
in seno al Consiglio, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del
presente Statuto. La lista elettorale rimane affissa presso
gli albi societari istituiti nella sede principale e le sedi
distaccate sino al termine delle elezioni.
3. Fatte salve le ulteriori preclusioni di cui al presente
Statuto, per la candidatura alle cariche societarie occorre:
a) essere Soci da almeno un anno;
b) se Soci Atleti avere età superiore ai 26 anni;
c) avere compiuto la maggiore età;
d) essere in regola con il pagamento della quota associativa;
4. L’elettorato attivo e passivo non può essere esercitato
da quei soci che,nei dodici mesi precedenti alle elezioni,
abbiano prestato, con o senza vincolo di subordinazione,
attività lavorativa a favore della Società. Lo stesso
divieto si applica anche per i soci che, nel medesimo
periodo, abbiano maturato il diritto alla percezione di
rimborsi forfettari, ai sensi di legge.
5. Hanno diritto al voto i Soci:
v ordinari;
v atleti;
v onorari;
v benemeriti.
6. Possono essere eletti i Soci:
v ordinari;
v atleti di età superiore ai 26 anni;
v onorari;
v benemeriti.
7. Il Dirigente in carica cui vengono meno le
caratteristiche richieste per la candidatura
all’elezione,decade automaticamente.
ART. 20: Natura e durata delle cariche sociali e degli
incarichi
1. Tutte le cariche elettive della Società sono onorifiche e
non retribuite. Con il parere favorevole dell’assemblea dei
soci, può essere riconosciuto ai membri del Consiglio
Direttivo un gettone di presenza a titolo di rimborso
forfetario, per ogni riunione alla quale partecipino;
l’ammontare del gettone di presenza è approvato annualmente
dall’assemblea dei soci, in sede di approvazione del
bilancio preventivo.
2. Tutte le cariche elettive degli organi societari
terminano alla fine del quadriennio olimpico in cui è
avvenuta la relativa elezione.
3. In caso di dimissioni o decadenza a qualunque titolo di
oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, viene
automaticamente indetta assemblea straordinaria per il
rinnovo di tutti gli organi sociali. In tal caso, i
componenti degli organi sociali restano in carica per il
solo disbrigo dell’ordinaria amministrazione, sino
all’insediamento dei nuovi eletti.
4. Eventuali dimissioni o decadenze a qualunque titolo dei i
membri del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, purché
non superiori alla metà dei componenti, vengono ricoperte
dai primi non eletti, secondo il numero di voti ricevuti tra
i candidati della sezione cui appartengono i consiglieri
dimissionari o decaduti; nel caso in cui le cariche vacanti
non possano essere ricoperte per mancanza di candidati, si
procede ad elezioni suppletive della sola sezione vacante.
Si applica l’art. 19.
5. Con la scadenza del mandato o con la sopravvenuta
decadenza del Consiglio Direttivo, cessano tutti gli
incarichi fiduciari attribuiti dal Consiglio stesso. Tali
funzioni rimangono in essere fino alle nuove nomine per il
disbrigo dell’ordinaria amministrazione. Dalla cessazione
automatica sono invece esclusi tutti i rapporti di natura
contrattuale soggetti a retribuzione o corrispettivo.
ART. 21: Abbinamenti commerciali – sponsorizzazioni
1. E’ facoltà del Consiglio Direttivo intrattenere con terzi
accordi commerciali e/o di sponsorizzazione, purché la
relativa delibera sia assunta a maggioranza dei 2/3 (due
terzi) dei componenti l’intero Consiglio.
2. Nel periodo di validità degli accordi commerciali e/o di
sponsorizzazione, non è comunque consentito variare la
denominazione della Società né i colori sociali.
ART. 22: Esercizio finanziario
Il bilancio consuntivo annuale viene depositato presso la
Segreteria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
e comunque almeno 7 giorni prima dell’Assemblea per la sua
approvazione. Qualunque socio ne faccia richiesta ha diritto
di prenderne visione e di estrarne copia, sia prima che dopo
la sua approvazione.
ART. 23: Controversie
1. Fatte salve le prerogative del Collegio dei Probiviri,
quale sede conciliativa non contenziosa, ogni controversia
che possa insorgere tra i soci e la Società, anche in
ordine alla validità, l’interpretazione ed esecuzione del
presente Statuto, del Regolamento Interno o degli eventuali
regolamenti di gestione, nonché ogni controversia dei soci
tra loro avente ad oggetto la vita societaria, sarà devoluta
alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Il Collegio sarà
composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle Parti,
uno per ciascuna. Il terzo arbitro, che avrà funzioni di
Presidente, verrà nominato di comune accordo tra i primi
due, entro 10 (dieci) giorni dalla loro nomina, ed in caso
di mancato accordo dal Presidente della Sezione Civile del
Tribunale di Pisa, a norma dell’art. 810 del Codice di
Procedura Civile. Il Collegio Arbitrale così costituito
emetterà Lodo Arbitrale rituale, pronunziando secondo
diritto e giudicando anche in merito all’entità ed
all’accollo delle spese di giudizio.
2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente
articolo tutte le controversie la cui cognizione sia
devoluta agli organi della Giustizia Sportiva delle
Federazioni Sportive Nazionali cui la Società è affiliata, a
tenore dei relativi Statuti e regolamenti.
ART. 24: Scioglimento della Società – liquidazione
1. Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato
dall’assemblea straordinaria convocata a questo preciso
scopo . Tale assemblea sarà valida solo nel caso in cui
siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al
voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se
avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei
presenti.
2. L’Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento della
Società delibererà anche circa la liquidazione e la
devoluzione delle attività sociali e nominerà i liquidatori.
Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere
devoluto ad altre associazioni e/o società sportive
dilettantistiche aventi analoghe finalità sportive, secondo
la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento.
ART. 25: Modifiche dello Statuto
1. Eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate
dall’Assemblea straordinaria dei Soci, che è validamente
costituita in prima convocazione, con la presenza dei 2/3
(due terzi) dei soci aventi diritto al voto ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Tra la prima e la seconda convocazione non possono
trascorrere meno di 24 (ventiquattro) ore.
3. Sia in prima che in seconda convocazione sono valide le
modifiche allo Statuto approvate con il voto palese dei 2/3
(due terzi) degli intervenuti.
ART. 26: Disposizioni finali
1. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro
precedente statuto nonché ogni altra norma regolamentare in
contrasto con esso.
2. All’atto della presentazione della domanda e prima della
sua sottoscrizione, ogni aspirante socio deve prendere
visione del presente Statuto e riceverne copia ove ne faccia
richiesta. La sottoscrizione della domanda da parte
dell’aspirante socio, costituisce esplicita l’accettazione
in ogni sua parte del presente Statuto.
3. Copia del presente Statuto resta a disposizione dei soci
in ogni momento, presso la Segreteria della sede principale
e delle eventuali sedi secondarie.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel
Regolamento Interno, si applicano le disposizioni del Codice
Civile in materia di associazioni riconosciute in quanto
applicabili, nonché le disposizioni di legge in materia di
attività sportiva dilettantistica.
F.to – Davide GHELARDI
” – NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)
* * *
La presente copia, composta di fogli, è conforme
all’originale conservato nella mia raccolta.
Si rilascia per uso consentito dalla legge.
Pisa,